Riportiamo di seguito alcune indicazioni generali (non ufficiali) sull' uso di foto su internet.
Vista la vastità dell' argomento per informazioni ufficiali consigliamo di far riferimento al sito del Garante della Privacy.
La legge sulla privacy non definisce in maniera semplice e mirata come gestire le foto sul web e se sia necessario o meno un consenso scritto dell' interessato.
Come spesso accade deve regnare il buon senso, foto ad esempio di un evento pubblico generalmente non richiede un consenso scritto, se la foto è un primo piano di una persona con una bandiera di un partito e la pubblico su internet la valutazione cambia completamente.
Conviene quindi informare sempre verbalmente come verranno trattati i dati, per maggiore sicurezza si può ove applicabile adottare un consenso scritto utilizzando il modulo riportato a fondo pagina
La pubblicazione d'immagini su internet e analoga al discorso che vale per la legge sulla tutela dell'immagine, a cui è necessario porre attenzione qualora si desiderasse "pubblicare" un ritratto, indipendentemente dal come esso viene pubblicato (vetrina, album campione, mostre, internet).
La legge 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") nulla aggiunge alle norme già vigenti dal 1941 per la tutela dell'immagine (legge 633/41), eccezzion fatta per l'assimilazione dell'immagine di un individuo ad un dato personale e per il concetto di dato sensibile (orientamento religioso o sessuale, salute, aspetti economici, ecc.) per il quale è richiesto l'assenso scritto da parte del soggetto ritratto. Questa assimilazione rende necessaria l'informativa (che però può essere resa in forma orale) al soggetto ritratto, in qualunque circostanza, anche per la sola memorizzazione nell'hard disk dello studio del file digitale, indipendentemente dall'uso che se ne fa.
La legge 633/41, all'articolo 96, dice: "Non occorre il consenso di una persona ritratta quando la riproduzione [..] è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico.".
Come è evidente da questa norma, il problema delle riproduzione (e quindi della diffusione) dell'immagine di una persona era stato regolato dal legislatore ben prima dell'avvento della tecnologia internet. Ed è per questo motivo che esiste il cosidetto "model release", che però nessuno si sognerebbe di far firmare ai partecipanti ad un matrimonio, ad esempio. Eppure il diritto alla tutela dell'immagine vale anche per la semplice pubblicazione in un album piuttosto che per l'esposizione in negozio. Il motivo per il quale non lo si fa è proprio basato sulla legge del 1941. E' però importante sottolineare come il contesto di cerimonia pubblica debba comunque essere evidente nell'immagine.
Modulo Per il consenso SCARICA
Per maggiori approfondimenti:
il sito ufficiale del Garante della Privacy.