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Bonus pubblicità: le modifiche previste dal DL Cura Italia

Il Decreto Cura Italia ha apportato alcune modifiche sul Bonus pubblicità

decreto cura italiaA seguito dell’emergenza COVID-19 il Governo Italiano, con il decreto legge 17 marzo 2020 “Cura Italia”, nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’editoria ha apportato alcune modifiche per la fruizione del bonus pubblicità per il solo anno 2020, l’agevolazione Statale erogata sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione F24, che ha come scopo quello di incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (sia cartacei che digitali), televisione e radio.

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio quelle che riguardando la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media o quella attraverso banner pubblicitari su portali online, i volantini cartacei periodici, la pubblicità su cartellonistica, ecc.

Possono usufruire del bonus pubblicità le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

 

Le novità: 30% senza valore incrementale, scadenza 30 settembre

Con le modifiche apportate il bonus pubblicità verrà concesso nella misura unica del 30% del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa di 27,5 milioni di euro stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis e le nuove domande potranno essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Restano valide le domande già presentate tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

 

Riportiamo l‘articolo 98 del decreto legge che fa riferimento alle modifiche:

All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

“1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

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